PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONE DELLA CHIROPRATICA E SUO INSEGNAMENTO

Art. 1.

      1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa in campo sanitario, che ha come scopo primario di ristabilire un equilibrio somatico comunque determinato, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2.

      1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali, e in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico, fondandosi sul principio che la capacità innata dell'organismo di tendere verso un equilibrio di salute è regolata e condizionata dal sistema nervoso.

Art. 3.

      1. La chiropratica forma oggetto di insegnamento nelle università italiane secondo quanto specificato all'articolo 4. L'accesso al relativo corso di laurea è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
      2. La durata del corso di laurea di cui al comma 1 non deve essere inferiore a cinque anni accademici.

 

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Art. 4.

      1. Le materie di insegnamento del corso di studi si adeguano agli standard educativi riconosciuti dal Council on Chiropractic Education (CCE - Consiglio internazionale di accreditamento per l'educazione chiropratica) e dallo European Council of Chiropractic Education (ECCE - Consiglio europeo di accreditamento per l'educazione chiropratica).

Art. 5.

      1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 3 è rilasciata la laurea in chiropratica. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge e abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

Art. 6.

      1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica.

Capo II
COMPETENZE DEL
CHIROPRATICO

Art. 7.

      1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

 

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Art. 8.

      1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE o l'ECCE.
      2. Sono comunque espressamente proibite al chiropratico sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni intervento chirurgico.

Capo III
ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE

Art. 9.

      1. E' istituito l'ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta dell'Albo professionale dei chiropratici.
      2. L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5.
      3. Il chiropratico iscritto all'Albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
      4. L'iscrizione all'Albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.
      5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato a coloro che siano iscritti all'Albo professionale dei chiropratici.
      6. Alla prima formazione dell'Albo e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE.

 

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Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 10.

      1. I soggetti in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti universitari o enti di chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi all'Albo professionale dei chiropratici, devono, altresì, superare l'esame di Stato di cui all'articolo 5 ad esclusione di coloro che:

          a) hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni della Associazione italiana chiropratici ininterrottamente per un periodo di cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          b) hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

      2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei chiropratici previa presentazione di domanda all'ordine, da inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.

Art. 11.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato dal Ministro della salute entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.